Art. 2.
(Limiti dell'agevolazione contributiva).

      1. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 si applica ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre di ogni anno.
      2. Restano fermi, a carico del datore di lavoro, l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, a carico del lavoratore, l'obbligo di versamento della propria quota di contribuzione a favore dell'INPS.